Accensione degli impianti termici

Il periodo di esercizio per la stagione invernale 2022-2023

Per contenere le emissioni inquinanti degli impianti termici e limitare al contempo le spese relative al funzionamento degli impianti, il Ministero della Transizione Ecologica, per la stagione invernale 2022-2023, ha stabilito con Decreto n°383 del 6/10/2022 che i parametri di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto alle stagioni precedenti, si riducono di 15 giorni per il periodo di accensione e di 1 ora per la durata giornaliera di accensione, mentre i valori di temperatura si riducono di 1°C.

Periodo di accensione degli impianti:

Impianti alimentati a gas naturale
Il periodo consentito per questi impianti va dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023, per 11 ore giornaliere. I valori di temperatura consentiti sono di 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Impianti non alimentati a gas naturale
Per quanto riguarda questi impianti
rimangono vigenti le disposizioni del DPR n.74/2013 e il periodo di accensione è consentito dal 1° novembre 2022 fino al 15 di aprile 2023 per 12 ore giornaliere. I valori di temperatura consentiti sono di 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e  20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

 

Nel Comune di Firenze non sono attualmente vigenti ordinanze che disciplinano gli orari di accensione degli impianti termici diversamente dalle suddette norme.

Sono considerati impianti termici, (art 3 comma c del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48) tutti gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi, installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza (che precedentemente era da 5 kw in su), quindi anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini. 

Impianti termici alimentati a biomasse combustibili solide
Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, stabilisce il divieto d'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide inferiori a quattro stelle (come definiti dal DM 186/2017) nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni.

 

Le disposizioni del decreto n°383 del 6/10/2022 e del DPR n.74/2013 non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

 

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