Regole e raccomandazioni per l'accensione degli impianti di riscaldamento e la riduzione degli agenti inquinanti

Periodo di accensione 1 novembre-15 aprile. Possibile l'attivazione fuori dal periodo previsto con situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio

E' permesso accendere gli impianti di riscaldamento dal 1° novembre al 15 aprile. Durante il periodo di accensione la durata massima giornaliera di utilizzo degli impianti termici è di 12 ore, distribuibili in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 5. alle ore 23.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati  solo  in  presenza  di   situazioni   climatiche   che   ne  giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria (massimo 6 ore).

Le temperature massime consentite sono:

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici (residenze, uffici, ecc.).

Al fine di contenere le  emissioni di PM10, garantire una  maggiore sicurezza degli impianti, contenere i consumi e determinare un minor impatto ambientale si raccomanda  di effettuare regolare e periodica manutenzione degli impianti.

Si ricorda inoltre che:

  • in presenza  di Ordinanza del Sindaco finalizzata alla riduzione dei valori limite di PM10 (blocchi del traffico), è vietato l’utilizzo di biomassa in caminetti e in stufe tradizionali se sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento, visto il maggior livello di emissioni inquinanti degli impianti termici a biomassa rispetto quelli a metano;
  • è vietato  l’abbruciamento di residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 31 marzo su tutto il territorio comunale.
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